• l’altro ieri
Trascrizione
00:00Dichiara inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero. Il reggiato all'appello del diputato
00:08conferma per l'effetto la sentenza impugnata e condanna il diputato appellante alle spese del
00:13grado. Condanna altri deputati a rifondere alle parti civili le spese di costituzione
00:18d'assistenza del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1546 oltre al 15% di rimborso
00:25spese profetarie carbiniva. L'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero riguarda
00:32ovviamente dei motivi di natura tecnica che adesso andremo a valutare. Rigettato l'appello
00:38della difesa ci poteva stare nel senso che evidentemente comunque la condanna era
00:44ampiamente prevista, si trattava di capire le quantificazioni della pena e ripeto la pena
00:50massima prevista per l'omicidio escluso ovviamente gli aggravati che avrebbero avuto un peso
00:55determinante sull'eventuale pena definitiva che poteva essere allergato. Quindi diciamo
01:01che a questo punto sia arrivata una soluzione pari impatta in questo senso.

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