Buongiorno, ho un permesso di soggiorno per lavoro e mi hanno offerto di lavorare con un contratto di lavoro “a chiamata”. Con un contratto di questo tipo, quando il mio permesso scadrà, potrà chiedere il rinnovo?
16 gennaio 2014 – Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 394/99, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare documenti che attestino la disponibilità di un reddito sufficiente al proprio sostentamento ed eventualmente quello della famiglia.
Questo reddito deve provenire da un lavoro o da una qualsiasi altra fonte lecita. È possibile, anche, presentare alle autorità una dichiarazione temporanea sostitutiva in merito al reddito, sottoscritta dal richiedente, che poi sarà verificata dall’ufficio competente. Nel caso in cui questa dichiarazione non sia veritiera e lo straniero non possieda il reddito richiesto, il permesso di soggiorno per lavoro non viene rinnovato.
Gli stranieri che hanno un contratto di lavoro “a chiamata” (o "intermittente") hanno anche diritto ad un’indennità di disponibilità. Tale indennità rappresenta un reddito imponibile sia dal punto di vista contributivo che dal punto di vista fiscale. Se la somma tra retribuzione e indennità è almeno pari all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento, o superiore nel caso ci siano cariche familiari, lo straniero può presentare la richiesta di rinnovo del soggiorno allegando la documentazione che dimostri sia il lavoro che il reddito.
È buona prassi, quindi, fare un calcolo veloce per vedere se sommando la remunerazione regolare più l’indennità di disponibilità si raggiunge il minimo del reddito richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si rammenta anche che il contratto di lavoro “a chiamata” (o "intermittente") è ammesso per ogni lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di 3 anni solari. Nel caso in cui si superi questo periodo, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto indeterminato a tempo pieno. Inoltre, non è possibile avere un contratto di lavoro a chiamata e un part-time con lo stesso datore di lavoro.
16 gennaio 2014 – Ai sensi dell’art. 13 comma 2 del D.P.R. 394/99, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario deve presentare documenti che attestino la disponibilità di un reddito sufficiente al proprio sostentamento ed eventualmente quello della famiglia.
Questo reddito deve provenire da un lavoro o da una qualsiasi altra fonte lecita. È possibile, anche, presentare alle autorità una dichiarazione temporanea sostitutiva in merito al reddito, sottoscritta dal richiedente, che poi sarà verificata dall’ufficio competente. Nel caso in cui questa dichiarazione non sia veritiera e lo straniero non possieda il reddito richiesto, il permesso di soggiorno per lavoro non viene rinnovato.
Gli stranieri che hanno un contratto di lavoro “a chiamata” (o "intermittente") hanno anche diritto ad un’indennità di disponibilità. Tale indennità rappresenta un reddito imponibile sia dal punto di vista contributivo che dal punto di vista fiscale. Se la somma tra retribuzione e indennità è almeno pari all’importo dell’assegno sociale dell’anno di riferimento, o superiore nel caso ci siano cariche familiari, lo straniero può presentare la richiesta di rinnovo del soggiorno allegando la documentazione che dimostri sia il lavoro che il reddito.
È buona prassi, quindi, fare un calcolo veloce per vedere se sommando la remunerazione regolare più l’indennità di disponibilità si raggiunge il minimo del reddito richiesto per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Si rammenta anche che il contratto di lavoro “a chiamata” (o "intermittente") è ammesso per ogni lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di 3 anni solari. Nel caso in cui si superi questo periodo, il rapporto di lavoro si trasforma in un rapporto indeterminato a tempo pieno. Inoltre, non è possibile avere un contratto di lavoro a chiamata e un part-time con lo stesso datore di lavoro.
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