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LifestyleTrascrizione
00:00Eccoci, benvenuti a tutti, un cordiale saluto alle colleghe e ai colleghi che si stanno
00:28seguendo in questa live. Oggi parliamo di legge finanziaria, legge di bilancio 2025,
00:37abbiamo già letto un po' di novità, le novità che dovremo affrontare quest'anno sono tante e
00:48oggi ci occuperemo di approfondire, di fare il focus, qualche riflessione su aspetti particolari.
00:58Saluto e ringrazio Emanuele Pisati, Vicepresidente della Commissione Imposte Dirette e Vincenzo
01:06Verusio, componente della Commissione, due dei massimi esperti delle imposte dirette e indirette,
01:17non potevamo avere nessuno meglio di loro per iniziare a districarci con le novità e avere
01:23un po' di strumenti per affrontare questo nuovo anno. Grazie ancora a tutti e lascio la parola
01:33Emanuele per la prima parte. Prego Emanuele. Buongiorno a tutti, vi faccio una breve
01:41introduzione, poi passerò la parola a Vincenzo che vi parlerà della parte relativa alle imposte
01:48persone fisiche e poi io invece andrò ad affrontare alcune questioni che sono relative,
01:55proprio focalizzate sulle disposizioni in materia di lotta alle evasioni, perché è su quelle anche
02:00che è ben incentrata la mano. Allora possiamo partire col dire che la legge di bilancio 2025
02:08si inquadra nella prima fase di attuazione della riforma della governance economica europea che
02:15è entrata in vigore lo scorso 30 di aprile. La nuova governance modifica anche i principi e gli
02:23strumenti delle politiche di bilancio di tutti gli Stati membri, in particolare la programmazione
02:28viene ora definita in un orizzonte pluriannale nell'ambito di un piano strutturale di bilancio
02:35a medio termine che ha una durata corrispondente a quella di ogni singola legislatura nazionale.
02:40Il piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio che viene
02:47monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta. La traiettoria di riferimento è
02:53quella elaborata dalla Commissione europea con una serie di investimenti e riforme da realizzare in
03:00funzione però delle raccomandazioni specifiche per ogni Paese, delle priorità che sono state
03:06condivise a livello europeo e anche della complementarietà con i fondi per la politica
03:12di coesione e per il PNR. Allora per ulteriori approfondimenti su questo quadro generale della
03:20legge di bilancio si può rimandare a un'iconografia apposta predisposta dal centro studi del MEF.
03:28Guardando però, dando un'occhiata proprio agli interventi, è una legge di bilancio che è
03:36equilibrata sulla base delle disposizioni e soprattutto delle disponibilità che sono
03:43esistenti senza grandi eccessi. Infatti dal documento che si vede dalla Camera dei Deputati,
03:51che era il documento che è uscito per poi andare al Senato in approvazione,
03:56elaborato dal servizio studi, si vedevano in blu i quadratini con i risparmi e in arancione le
04:04spese per la crescita. Guardando i numeri e i quadratini colorati ci si rendeva subito conto
04:14di questo discorso che vi stavo facendo dell'equilibrio. Non si è più in una fase di
04:20controllo dei bilanci dei singoli stati, che adesso sono stati reintrodotti, per cui operazioni come
04:32quella del 110, questioni aperte o chiuse ancora su quello che è avvenuto, ci sono pareri contrastanti
04:40e anche linee di pensiero contrastanti su questa norma, però comunque ci sono state e sono state
04:47applicate. Bene, questo tipo di interventi non si potrà più avere, infatti anche con la legge di
04:54bilancio c'è stata una contrazione di quello che sono le disponibilità da parte del bilancio dello
05:00Stato anche per i bonus relativi all'edilizia, argomento che adesso tratteremo magari in maniera
05:07più approfondita in altra sede. L'impianto della manovra appoggia su tre pilastri principali. Le
05:17prima cosa sono le misure di sostegno al reddito, principalmente delle persone fisiche, con una
05:24stabilizzazione della curva della progressività e vengono previste anche delle indennità e
05:29detrazioni in favore dei contribuenti, in special modo si tratta dei lavoratori dipendenti. Una
05:37revisione del sistema delle detrazioni fiscali, anche qui con una contrazione sulle fasce più
05:43alte di redditività, il legislatore infatti pone dei limiti in termini di reddito e di figlia carico
05:49per poter fruire di queste detrazioni d'imposta. E poi c'è il percorso che è relativo alla lotta
05:57all'evasione, partendo dal discorso delle spese di diritto alloggio, poi si parla di spese di
06:04rappresentanza, vengono poi deducibili solo quelle sostenute in maniera tracciata, quindi un
06:15ulteriore giro di vite sulla tracciabilità dei pagamenti. Prima di passare alla disposizione
06:24in materia di lotta all'evasione, do la parola adesso al dottor Verrusio che vi parlerà invece
06:30della prima parte della manovra finanziaria. Grazie Emanuele, benvenuti anche da parte mia,
06:38io mi concentrerò soprattutto sulle misure concernenti l'IRPEF. Allora partiamo subito
06:48col dire che c'è stata una, come diceva Emanuele, stabilizzazione delle scelte in merito alle
06:55aliquote e gli scaglioni di reddito, quindi adesso i tre scaglioni già vigenti per il 2024
07:04entrano nel tour e quindi sono stabilizzati, per cui avremo le tre aliquote 23% per i redditi
07:11fino a 28 mila, 33% per i redditi da 28 mila e 50 mila, 43% per i redditi oltre i 50 mila. Di
07:21fatto per un reddito intorno ai 30 mila euro il risparmio sull'IRPEF Lorda, poi avete sicuramente
07:29avuto modo di leggere qualche tabella della produtta dalla stampa specializzata, il risparmio
07:36sui redditi da 30 mila euro, vi ripeto, l'IRPEF Lorda si aggira intorno a 300 euro. C'è un aumento
07:45delle detrazioni per i redditi fino a 15 mila euro, quindi si passa dalla detrazione da lavoro
07:52dipendente da 1880 a 1955, vi ripeto, fino a 15 mila euro. Questa misura quindi si inserisce nel
08:06contesto generale della detrazione per il lavoro dipendente, quella degli scaglioni fino a 28
08:14mila euro partendo da 15 mila e quella da 28 mila fino ad arrivare a 50 mila. L'aumento della
08:23detrazione di 75 euro prevede una necessità di coordinamento con il trattamento integrativo ex
08:32bonus 100 euro e per questo c'è una specifica norma in legge di bilancio che abbatte di 75 euro
08:40il reddito necessario per poter beneficiare del cosiddetto trattamento integrativo. Pure
08:47Emanuele vi aveva anticipato che c'è la possibilità di percepire una sorta di indennità
08:54per il reddito da lavoro dipendente, ma attenzione non da pensione, fino a 20 mila euro. La struttura
09:02di questa indennità è quella che vi vado a spiegare, ovvero per un reddito fino a 8 mila
09:09500 euro l'indennità è nella misura del 7,1%, questa indennità poi scende al 5,3% per un reddito
09:20tra gli 8 mila e 500 e i 15 mila euro, scende ancora al 4,8% per un reddito da lavoro dipendente
09:28superiore a 15 mila ma inferiore a 20 mila euro. Di fatto arrivando a un valore, se un cittadino ha
09:42un reddito pieno di 8 mila e 500 euro l'indennità aspettante è di 603,50, se invece ha un reddito
09:51pieno di 15 mila euro l'indennità è di 795 euro, da 15 a 20 mila euro, quando si arriva a 20 mila
10:00euro l'importo massimo aspettante è 960 euro. Quando si è sotto i 15 mila euro quindi, un
10:09soggetto se ha un reddito fino a 8 mila e 500 euro usufruisce di una detrazione base di 1.955
10:18più l'indennità nella misura del 7,1% e quindi un'indennità massima di 603 euro, se invece il
10:26reddito è tra 8 mila e 500 e 15 mila abbiamo la detrazione base di 1.955 a cui si aggiunge
10:34l'indennità del 5,3% che come si diceva per un reddito di 15 mila euro è 795 euro, fino a 20
10:45mila ma da 20 mila fino a 40 mila euro opera una detrazione aggiuntiva rispetto a quella che abbiamo
10:52già visto, ovvero una detrazione aggiuntiva di 1.000 euro che si sviluppa in questi termini,
11:00i 1.000 euro rimangono stabili per un reddito complessivo superiore a 20 mila ma non 32 mila
11:08euro, da 32 mila euro fino a 40 mila questa detrazione aggiuntiva cala fino ad azzerarsi a
11:1640 mila euro. Allora un soggetto che ha un reddito di 26 mila euro si trova a dover calcolare le
11:27detrazioni considerato lo scaglione fino a 28 mila euro, perde l'indennità aggiuntiva a quella
11:35che è la novità di quest'anno perché siamo sopra i 20 mila euro ma siccome siamo sotto i 32 mila
11:43euro prendiamo una detrazione aggiuntiva di 1.000 euro, se invece il soggetto ha un reddito
11:51superiore, un reddito pari a 36 mila euro scusate, allora cosa succede? Le detrazioni vanno nel
11:59calcolo dello scaglione dai 28 mila fino ai 50 mila, l'indennità quella calcolata fino a 20 non
12:07c'è più, c'è la detrazione che vi stavo raccontando però superati i 32 mila euro e quindi siamo a 36
12:16mila, l'indennità va a diminuire e fino ad azzerarsi a 40 mila euro noi ci troviamo a 36 mila
12:23a metà strada quindi i 1.000 euro si trasformano in 500. Questa è la particolarità del sistema
12:33delle detrazioni che poi subisce una ulteriore novità che è determinata dall'istituzione del
12:41nuovo articolo 16 ter del Tuir rubricato riordino delle detrazioni. Allora questo nuovo articolo 16
12:52ter cosa propone? Propone un dei tetti massimi alle detrazioni per cui si possono portare in
13:01dichiarazione in funzione del reddito e della composizione del nucleo familiare. Non tutte le
13:10detrazioni sono interessate da questa norma, lo sono per esempio le spese scolastiche universitarie,
13:16le spese per ristrutturazione edilizie, vedremo più avanti in che termini, le detrazioni per
13:21interessi passivi sui mutui prima casa e altre spese detraibili previste dal Tuir. Come credo
13:28avete già avuto modo di osservare, questo nuovo articolo 16 ter è sviluppato in più commi per cui
13:36vengono individuati i soggetti in base al reddito, la determinazione dell'importo base massimo di
13:42detrazione usufruibile, il calcolo di coefficiente di riduzione di questa detrazione massima e poi
13:49c'è una specificazione in merito alle esclusioni o ripartizioni di queste detrazioni che interessate
13:57da questo articolo. Allora partiamo dalla prima fascia di reddito ovvero il reddito compreso tra
14:0675.000 euro e 100.000 euro. I soggetti che percepiscono un reddito in questa fascia possono
14:14usufruire di detrazioni nel tetto massimo di 14.000 euro, vi ripeto le detrazioni che poi sono
14:20oggetto della norma, non tutte, quindi consideriamo 14.000 euro, però queste detrazioni, questi 14.000
14:30euro devono essere poi parametrate in funzione della composizione del nucleo familiare per cui
14:36si può passare da 14.000 euro di detrazione massima ad un massimo di 8.000 euro. L'abbattimento
14:46avviene in funzione, vi ripeto, della composizione del nucleo familiare per cui si arriva ad una
14:53detrazione massima di 8.000 euro se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico o
15:01figli con disabilità accertata esensi della legge numero 104 del 92. Si prosegue quindi c'è la
15:09possibilità di un abbattimento minore se nel nucleo familiare è presente un figlio oppure se
15:15sono presenti due figli e così via fino ad arrivare ad un mancato abbattimento se nel nucleo
15:25familiare sono presenti due figli e mi correggo rispetto all'informazione che vi ho dato prima,
15:30se sono presenti figli anche un solo figlio con la disabilità accertata esensi della legge 104
15:37del 92 in questo caso l'abbattimento non c'è, quindi perdonate l'imprecisione. Quindi passiamo,
15:44il range è 7.000-14.000 nella fascia di reddito tra 75.000 e 100.000 euro. Lo stesso meccanismo
15:56in termini di abbattimento opera quando il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro,
16:01l'importo base quindi la detrazione massima operabile è 8.000 euro, quindi la metà che è
16:10la detrazione, l'abbattimento massimo che si può avere è 4.000 euro, quindi per i soggetti che
16:15superano questa soglia la detrazione massima per le detrazioni che ricadono nella disciplina del
16:23nuovo articolo 16 ter del Tuir è 4.000 euro. Si diceva che ci sono situazioni in cui non dobbiamo
16:32tener conto di tutte le detrazioni, quindi non tutte le detrazioni soffrono di queste limitazioni,
16:39non interessano la norma le detrazioni per le spese sanitarie, quindi articolo 15,1 lettera C
16:47Tuir, le somme investite nelle start up innovative e nelle PMI innovative, questa è stata un'introduzione,
16:54una modifica dell'ultimo momento nella legge di bilancio che prevedeva solo originariamente
17:02l'esclusione dalla norma delle detrazioni per spese sanitarie, poi ci sono altre spese che
17:11invece vengono interessate dalla norma ma solo a partire dal 2025, lo sono per esempio le spese
17:21per interessi passivi sui mutui o le spese per ristrutturazione edilizia, quindi che cosa voglio
17:29dire, che per le spese sostenute nel 2025 queste spese partecipano alle limitazioni che abbiamo
17:38appena visto, ma le spese sostenute negli anni precedenti e che sono in dichiarazione per effetto
17:45della rateazione, queste non ricadono nelle limitazioni che abbiamo visto, quindi la norma
17:52esplicitamente chiarisce che ci sono spese che hanno dei limiti temporali, quelle per le
17:59ristrutturazioni edilizie, anche quelle per gli interessi passivi. Altre spese invece cadrebbero
18:07nella limitazione definita dalla norma ma in realtà è la stessa norma istitutiva dell'agevolazione
18:15che pone dei limiti di reddito, per esempio l'iscrizione annuale e l'abbonamento dei ragazzi
18:21tra i 15 e 18 anni per cui c'è un reddito complessivo non superiore a 36 mila euro e tutte
18:27le norme similari che hanno appunto una limitazione già sotto i 75 mila euro.
18:35L'articolo 16 ter va coordinato poi col comma 3 bis dell'articolo 15 del TUR per cui le detrazioni
18:47vanno ad azzerarsi quando si supera la soglia dei 240 mila euro. Altra novità riguarda
18:58le detrazioni per i familiari a carico. Si pone un limite di età per cui la detrazione
19:08per figli a carico è riconosciuta quando i figli hanno un'età inferiore a 30 anni oppure
19:14hanno una disabilità accertata. La detrazione ovviamente è pari a 950 euro per ciascun
19:22figlio. Sono inclusi anche i figli nati fuori dal matrimonio, quelli adottivi, affiliati
19:28o affidati. La novità riguarda gli altri componenti del nucleo familiare secondo il
19:38codice civile perché è riconosciuta la detrazione ai familiari con vivimenti ascendenti quindi
19:44genitori e nonni nella misura di 750 euro ma vengono esclusi gli altri familiari così
19:51come indicati dall'articolo 433 del codice civile, fratelli, sorelle, genere e nuore.
19:59Altra novità ancora sui familiari. La esclusione dei familiari residenti all'estero, quindi
20:10i contribuenti che non sono cittadini italiani o dell'Unione Europea e che vogliono suffruire
20:17della detrazione per familiare a carico, non ne possono suffrire se i familiari sono
20:23residenti all'estero. Quindi se un soggetto non cittadino italiano dell'Unione Europea
20:29ha dei familiari per i quali si potrebbe usufruire della detrazione ma questi sono residenti
20:37all'estero non possono portare in detrazione il familiare a carico. Queste sono le novità
20:44che riguardano in maniera molto sintetica e veloce le detrazioni previste dalla legge
20:54di bilancio. Per quanto riguarda i redditi delle persone fisiche mi viene di segnalarvi
21:02ancora il tema delle criptoattività. Allora le criptoattività trovano spazio quest'anno,
21:12anche nel modello 730 con la compilazione del quadro W, per chi potrebbe, criptoattività,
21:20vi ricordo la nuova formulazione prevista dall'articolo 67,1 lettera CSEXES del TUR ne
21:28dà una definizione utilizzando il principio cosiddetto della neutralità tecnologica. Per
21:34criptoattività si intende una rappresentazione digitale di valori e diritti che possono essere
21:40trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando una tecnologia di registro distribuito
21:47a una tecnologia analoga. Allora nella norma, questo mi preme di sottolineare, nella norma
21:54non è indicato bitcoin o blockchain, ma rappresentazione digitale di diritti e tecnologia
22:03a registro distribuito, quindi cadono queste criptoattività in bitcoin nella dizione dell'articolo
22:1167, ma il legislatore si tiene aperto a più di una porticina per fare intervenire all'interno
22:18di questa nozione anche altre rappresentazioni digitali di valori e diritti. Come classificarli
22:27queste criptoattività anche per individuare l'emissione della cosiddetta plus valenza,
22:33seguiamo le indicazioni fornite dalla circolare 30e del 2023, quindi in questo caso l'amministrazione
22:42finanziaria ne ha classificate quattro di categorie, token di pagamento, security token,
22:48utility token e NFT. E' importante conoscere e inquadrare correttamente la criptoattività
22:55all'interno di una di queste categorie perché la plus valenza si realizza quando si passa da uno
23:02di questi contenitori all'altro e non quando si passa da una criptoattività appartenente a un
23:08contenitore ad un'altra appartenente allo stesso contenitore. Questo è il cappello generale. Qual
23:15è la novità di quest'anno per cui dovremmo cominciare a considerare il tema? E' che mentre
23:23fino al 2024 c'era il limite per poter dichiarare la plus valenza da cessione di criptoattività di
23:342000 euro, questo limite decade, quindi seguirà lo stesso percorso che hanno le criptoattività in
23:41termini di monitoraggio, perché vi ricordo che è vero che non andavano indicate le plus valenze
23:47delle criptoattività quando inferiori a 2000 euro, ma se un cliente ha una criptoattività su una app
23:55sul cellulare e questa criptoattività è di 70 euro di valore, questa andava indicata nel quadro RW o
24:04nel quadro V del 730. Se questo stesso cliente con 70 euro realizzerà una plus valenza di 50 euro,
24:14questi 50 euro parteciperanno al calcolo delle plus valenze da criptoattività e la novità è che
24:26il valore della plus valenza è quella del 26%, si passerà al 33% solo dal 2026. Vado per chiudere
24:39questo mio veloce intervento e vi ricordo che è diventato strutturale la disciplina di
24:48rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, dei valori di acquisto dei
24:53terreni edificabili e con destinazione agricola, quindi le condizioni sono il possesso del bene o
25:03dei titoli al primo gennaio dell'anno in cui si vuole usufruire della rivalutazione di questi
25:10beni, se si tratta di partecipazione di titoli in mercati non regolamentati allora serve una
25:26perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati, se invece si tratta di azione
25:32obbligazione altri titoli negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di
25:37negoziazione allora faremo riferimento al valore normale esensi dell'articolo 9,4 lettera A del
25:44Tuir e quindi si va a vedere la media aritmetica dei prezzi, quindi per esempio la media a dicembre
25:512024 se si vuole operare la rivalutazione al primo gennaio 2025, stessa sorte si ha per la
26:00rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli, in questo caso serve una perizia giurata redatta
26:06da ingegneri geometri agronomi, l'importo della imposta sostitutiva per rivalutare i beni è del
26:1818%, rateizzabile da versare entro il 30 novembre, rateizzabile in un massimo di tre rate annuali
26:27all'interesse del 3% annuo e con questa parte chiudo il mio breve intervento veloce e cedo la
26:39parola a Emanuele, grazie. Grazie Vincenzo, allora sì parlando abbiamo visto le criptoattività ecco
26:52prima di andare sulla parte delle disposizioni di lotta all'evasione facciamo una breve carrellata
26:58su altri due argomenti, è stata riproposta nella legge di bilancio ed è diventata a regime la
27:04rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, in particolare possono formare
27:09oggetto di rivalutazione le partecipazioni sia negoziate che non possedute dal primo di gennaio
27:15di ciascun anno a condizione però che entro il termine del 30 di novembre del medesimo anno si
27:21procede al borsamento di un'imposta sostitutiva pari al 18%. Emanuele forse avevi l'audio staccato
27:27perché ne avevo appena discusso io del tema. Poi abbiamo invece un altro discorso che è quello
27:51delle auto in uso promiscuo ai dipendenti che è un argomento che ha spinto praticamente le aziende
27:59a correre, a effettuare che cosa? A effettuare le immatricolazioni delle auto prima del 31 di
28:07dicembre. Perché? Perché per le autovetture e autoveicoli per trasposto promiscuo e autocaravan
28:14i motocicli, ciclomotori di nuova immatricolazione che sono concessi in uso promiscuo con contratti
28:19stipulati a partire dal primo gennaio del 2025 si assume il 50% dell'importo corrispondente a
28:27una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri a tariffe ACI. La percentuale è ridotta al 10%
28:34invece per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i
28:41veicoli elettrici, ibridi e plug-in. Quindi tutti quelli che non sono particolarmente
28:48favorevoli all'utilizzo delle auto ibride o elettriche che volevano continuare ad usufruire
28:58delle detrazioni della tassazione sui beni in uso promiscuo ai dipendenti con le vecchie
29:08percentuali hanno fatto una grande corsa entro il 31 di dicembre ad immatricolare e a prendere
29:15le vetture che non sempre erano tra l'altro disponibili proprio per una questione di budget
29:22delle concessionarie e di rapporti fra auto da vendere elettriche più rispetto a quelle che erano
29:30endotermiche. E' stata fatta una rivisitazione completa anche delle detrazioni per gli interventi
29:39edili con una contrazione come dicevo in fase di prima battuta di quelli che erano gli interventi
29:45edili riducendo addirittura riportando la detrazione sulla prima casa al 50% che passerà
29:56invece per la seconda casa direttamente al 36% e l'anno successivo si passerà addirittura a una
30:02detrazione del 30% quindi con una rivisitazione, una contrazione di tutto quello che sono i bonus
30:09relativi all'edilizia. Parliamo ora adesso fra le disposizioni in materia di lotta all'evasione
30:21andiamo a vedere l'interazione fra certificazioni fiscali e pagamenti elettronici. Quali sono gli
30:30obiettivi principali di questa interazione fra le certificazioni fiscali e i pagamenti
30:36elettronici? L'obiettivo principale è favorire l'integrazione fra i processi di certificazione
30:42fiscale e l'eventuale pagamento elettronico. Ed è l'anno scorso proprio quando sono state fatte
30:49i controlli incrociati fra quelli che erano i corrispettivi dei dispositivi telematici dichiarati
30:58da parte delle aziende e quello che invece dagli esercenti e quello che erano gli incassi con i
31:10relativi Bancomat e Post e carte di credito. A parte la prima iniziale problema che c'era
31:17stato su quello che erano i dati comunicati da parte di alcuni istituti di credito, poi questa
31:24tipologia di controlli comunque si è affinata. Un ulteriore metodo per affinare questi controlli è
31:31proprio quello previsto nell'articolo 1 comi da 1974 a 1977. Le aree di intervento principali di
31:39questa interazione sono i pagamenti elettronici con l'obbligo di collegamento fra i registratori
31:45telematici e gli strumenti di pagamento, poi c'è e quindi con un'interazione fra questi due
31:53strumenti, poi c'è il controllo della disciplina delle locazioni turistiche e delle attività
31:58ricettive e poi la possibilità di accesso ai dati della fatturazione elettronica anche per
32:07l'agenzia delle dogane e dei monopoli oltre che per specifiche cose che adesso andremo a vedere,
32:15per specifiche attività che andremo a vedere. Allora possiamo parlare anche di un'altra
32:20disposizione che è quella della reverse charge nei contratti d'appalto per la movimentazione
32:31delle merci. Articolo 1 comi da 1957 a 1963. Cosa succede? Molto probabilmente è stata
32:41individuata nei contratti d'appalto per la movimentazione delle merci un'altra di quelle
32:47sacche di evasione come si era realizzata molto probabilmente nel campo dell'edile e dei subappalti
32:58nel campo dell'edilizia. Pertanto si è previsto di fare un intervento dello stesso tipo, portando
33:07anche questa tipologia di attività ad essere soggetta alla reverse charge. Naturalmente
33:13questa disposizione però hanno specificato che non si applica alle operazioni effettuate nei
33:21confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti di cui era l'articolo 17 ter e anche alle
33:28agenzie per il lavoro che sono disciplinate dall'articolo 276 del 2023, cioè alle agenzie
33:34per il lavoro interinale. La disposizione è però subordinata a un rilascio autorizzativo
33:41di omissura inderoga da parte del Consiglio dell'Unione Europea. Per lui c'è un problema
33:47attualmente di interregno in cui bisogna vedere come andare ad operare, ma non lo affrontiamo
33:54adesso questo discorso. Allora parliamo di nuovo invece di collegamento obbligatorio fra strumenti
34:02di pagamento elettronico e registratori telematici, che fa parte proprio delle cose di cui vi volevo
34:07parlare. Allora si parla di collegamento fra strumenti di pagamento hardware e software che
34:14devono essere collegati ai registratori telematici, devono trasmettere in modo puntuale i dati dei
34:20pagamenti elettronici e memorizzare le informazioni minime di tutte le transazioni avvenute. Questa è
34:26una modifica al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 127 del 2015 e entrerà in
34:33vigore dal primo gennaio del 2026. Quindi nel corso dell'anno si ha tempo per arrivare al primo
34:42gennaio 2026 pronti con questa interagibilità fra i due strumenti. Allora questa modifica è
34:52evoluta per rendere maggiormente integrati il processo di certificazione fiscale che è legato
34:58alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi e quello di pagamento elettronico facendo emergere
35:03in modo specifico e puntuale l'eventuale incoerenza che ci può essere fra gli incassi da transato
35:10mediante moneta elettronica e gli scontrini che sono stati emessi. Quindi diciamo che quando gli
35:17scontrini potranno essere sempre, se sono stati fatti degli incassi in contanti, superiori al
35:23transato elettronico ma mai il contrario. In questo caso il transato elettronico passa
35:29automaticamente direttamente a scontrino fiscale. Di fatto quindi è introdotto un vincolo di
35:36collegamento tecnico fra strumento di pagamento elettronico sia fisico che digitale con il
35:42registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa modificare sempre le informazioni
35:47minime di tutto quello che è transato elettronicamente con però esclusione di quelle
35:52che si riferiscono all'identificazione del cliente. Questi dati verranno trasmessi
35:58dall'agenzia delle entrate mediante un importo complessivo sia dei pagamenti elettronici giornalieri
36:03che sono acquisiti mediante post dall'esercente indipendentemente dalla registrazione dei
36:09corrispettivi. Quindi si avrà una comunicazione unica dei due dati uniti. Il discorso è che poi
36:19ci saranno dei costi da sostenere per questo tipo di attività. Vedremo un attimo se nel corso
36:26dell'anno verranno previsti degli incentivi magari per chi cambia il misuratore fiscale o per chi
36:32sostiene in anticipo magari questi costi di interoperabilità. Perché? Perché comunque il
36:39primo gennaio l'anno sarà un anno particolarmente intenso dal punto di vista fiscale e come sempre
36:48su queste situazioni forse giocare un attimo d'anticipo può permettere di non incorrere poi
36:53in sanzioni. Questa interazione porta all'articolo 1,75 anche un'estensione delle
37:05sanzioni per violazioni, omissioni o irregolarità in materia. Ci sono due lettere, questo articolo è
37:13diviso in due lettere, la lettera A che parla di sanzioni amministrative di 100 euro per omesso
37:19tardi o errata trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri con un limite massimo di
37:241000 euro per trimestre. Teniamo presente che 100 euro per omessa o errata trasmissione sono tanti
37:31anche se c'è il limite dei 1000 euro per trimestre e poi questa sanzione è applicabile
37:38anche ai casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione anche per i
37:43pagamenti elettronici mentre prima era prevista soltanto per i corrispettivi. Alla lettera B
37:51invece si parla di sanzioni da 1000 a 4000 euro per la mancata installazione degli apparecchi
37:58per l'emissione dello scontrino fiscale oppure anche e qui arriviamo al termine della data del
38:05primo giornale 2026 per il mancato collegamento fra gli strumenti di pagamento elettronici e
38:12registratori telematici e telematici quindi diventa un vincolo che bisogna rispettare anche
38:19perché la sanzione non è da poco. Andiamo a vedere che sono anche all'articolo 1,76
38:29sono anche fatte delle estensioni delle sanzioni accessorie. Alla lettera A abbiamo l'applicazione
38:37delle sanzioni previste per le violazioni di mancato trattiva memorizzazione. Alla lettera B
38:42abbiamo visto che sono le sanzioni previste per il mancato collegamento ma ci sono anche
38:47delle misure accessorie che sono la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio
38:54dell'attività per una durata da 15 giorni a due mesi e in caso di recidiva addirittura la sospensione
39:02da due a sei mesi dell'attività che sono sanzioni accessorie ritengo particolarmente pesanti
39:09in caso di recidività. Parliamo adesso del codice identificativo nazionale CIN per le
39:19locazioni brevi e turistiche. L'articolo 13 ter del decreto legislativo del 18 ottobre 2023
39:28numero 145 disciplina il codice identificativo nazionale CIN per le attività turistiche e le
39:34locazioni brevi che viene assegnato tramite una procedura automatizzata dal Ministero del
39:40Turismo. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate saranno definite
39:58le modalità di indicazione del CIN nelle dichiarazioni fiscali e l'inserimento del CIN
40:03anche nelle certificazioni uniche con un ulteriore aggravio di adempimenti a carico
40:09dei professionisti e dei sostituti d'imposta. Gli obblighi di comunicazione il CIN dovrà essere
40:17incluso nelle comunicazioni trasmesse anche dagli intermediari immobiliari che sono e dai gestori
40:24dei portali telematici che facilitano le locazioni turistiche mesterendo in contatto persone che
40:30sono alla ricerca di un immobile con le persone che dispongono di unità immobiliari da locale.
40:36Questo ha i sensi dell'articolo 4,4 del decreto legislativo del 24 aprile numero 50. All'articolo
40:461,79 viene modificato l'articolo 13 ter del coma 11 del decreto legislativo del 18 ottobre del
40:532023 stabilendo che ai fini del rafforzamento delle attività di analisi i risultati del controlli
41:00degli organi di polizia locale sulle strutture turistico ricettivo alberghiere o extra alberghiere
41:06o all'unità immobiliari che vengono concesse in locazione sono comunicati anche alla direzione
41:13provenziale dell'agenzia dell'entrata che è territorialmente competente in base al domicilio
41:18fiscale del trasgressore. Quindi anche la polizia locale ha l'obbligo ai fini dell'articolo 1,79
41:27di comunicare all'agenzia delle entrate le varie violazioni che riscontra nell'ambito delle
41:34locazioni sulle strutture turistico ricettive. Diciamo che c'era già stato un tentativo di
41:43coinvolgere i comuni con l'agenzia delle entrate sulla ricerca degli avvisori con anche addirittura
41:52un incentivo per i comuni sul maggior reddito che veniva accertato sulla base delle segnalazioni
42:02effettuate. Non ho contezza di quali siano i risultati, se questo tipo di attività è stata
42:11poi svolta effettivamente in modo capillare o a macchia di lepardo a secondo delle disponibilità
42:17delle intenzioni delle varie amministrazioni comunali. Certo è che nell'ambito di questo
42:24tipo di controlli ormai c'è un vincolo giuridico che non è una facoltà ma è un obbligo di segnalazione
42:32all'agenzia delle entrate. Interazione fra certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
42:42articolo 1,80 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo del 5 agosto numero 127 in materia di
42:51fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati. Alla lettera A
42:58stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre
43:04dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
43:09ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi al fine di essere utilizzati anche da parte
43:16dell'agenzia delle dogane e dei monopoli. Attualmente questo era consentito all'agenzia
43:25delle entrate e alla guardia di finanza. Allora l'agenzia delle dogane limitatamente però ha
43:30l'accessione di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ossia quei prodotti che sono
43:36soggetti ad accisa e quelli soggettati ad altre imposte indirette di cui al citato testo unico
43:43sulle accise. Altra cosa interazione fra certificazione fiscale sempre pagamenti
43:50elettronici, altra modifica alla lettera B in conseguenza della modifica di cui alla lettera A
43:56che abbiamo appena visto viene stabilito che non solo la guardia di finanza dell'agenzia delle
44:01entrate ma anche l'agenzia delle dogane sentito il garante per la protezione dei dati personali
44:06e adottate i doni e misure di garanzia a tutti i diritti e libertà degli interessati quindi c'è un
44:12vincolo nei confronti del garante della protezione dei dati attraverso presupposizione di apposite
44:20misure di sicurezza devono essere però organizzati ma possono come abbiamo visto prima utilizzare
44:27questi dati anche loro. Allora altra novità articolo 1,212 siamo andati in fondo alla legge
44:37di bilancio e vediamo che a decorrere dal primo gennaio del 2025 sempre legato ai controlli al
44:44fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di riconoscimento e derogazione dei
44:49benefici economici da parte dell'istituto sulla previdenza sociale per i quali è richiesta
44:58una fattura da parte del requidente l'istituto nazionale della previdenza sociale acquisisce
45:05verifica in interoperabilità le informazioni disponibili nella banca dati dell'agenzia
45:11delle entrate quindi l'ins può accedere alla banca dati della fatturazione elettronica perché
45:17cosa per verificare che alcuni dati che le vengono comunicati per avere dei benefici
45:23economici siano veri e reali e corretti quindi può accedere ai dati dell'agenzia delle entrate
45:31relativamente alla fatturazione elettronica rilasciata sia da persone fisiche che giuridiche
45:36pubblico private riferite ai servizi per i quali è concesso questa prestazione economica quindi
45:43sempre più aperta agli istituti di controllo che cosa la banca dati delle fatture elettroniche con
45:52maggiormente più canali ci sono di accesso alle fatture elettroniche e naturalmente più sarà
45:57necessario proteggere questi dati per evitare intrusioni da parte di hacker o soggetti
46:05malintenzionati allora modifica misura di in materia e con questo poi chiudo di tracciabilità
46:19delle spese a partire dal periodo di imposto successivo al 31 dicembre 2024 alcune spese ai
46:26fine delle imposte sui redditi sono consentite soltanto se i pagamenti vengono effettuati con
46:32metodi tracciabili cioè bonifici bancari postali carte di pagamento o assegni e queste spese
46:39interessate che sono interessate includono le spese di vitto alloggio viaggio e trasporto
46:45le spese per trasferte e missioni fuori dal territorio comunale e le spese di rappresentanza
46:50questa tracciabilità dei pagamenti è necessaria anche per la deducibilità di queste spese anche
46:56ai fini dell'irap allora poi un altro divieto il divieto di pagamento di stipendi a lavoratori con
47:05cartelle non pagate quindi anche qui c'è una modifica all'articolo 10 com 84 e 85 il nuovo
47:14coma 1 bis dell'articolo 48 bis del decreto 602 del 73 che era quello che recava disposizioni
47:21sulla riscossione delle imposte sul reddito ecco a questo coma 4 viene modificato e stabilisce che
47:28dal primo gennaio 2026 quindi dal primo gennaio dell'anno prossimo i pagamenti di stipendi salari
47:34indennità di lavoro compresi quelli anche per indennità di licenziamento non saranno soggetti
47:40al limite dei 5.000 euro che oggi richiede la verifica di eventuali debiti fiscali del
47:45destinatario ma questo limite viene abbassato a 2.500 euro quindi per importi superiori a 2.500
47:52euro le amministrazioni dovranno comunque controllare se ci sono identi impienze fiscali
47:58le disposizioni si applicano poi con riferimento ai pagamenti da effettuarsi a titolo di stipendi o
48:04salario o altre indennità e ai rapporti di lavoro e di impiego compresi quelli dovuti a causa
48:10di licenziamento a partire dal primo gennaio abbiamo visto del 2026. Altra modifica che è
48:17stata fatta all'articolo 1 coma 86 è modificato l'articolo 38 bis in materia di atti di recupero
48:24il coma 86 infatti cambia le regole su come devono essere firmati i verbali durante i controlli
48:30fiscali in pratica la procedura per firmare questi verbali sarà decisa con regole specifiche che sono
48:37stabilite dall'agenzia delle entrate insieme alla guardia di finanza i funzionari potranno
48:43firmare i verbali in formato digitale anche se il contribuente li ha firmati su carta se il
48:49contribuente firma su carta i funzionari dovranno confermare che la versione digitale del verbale è
48:55identica a quella firmata firmata a mano con questo direi che vi saluto ripasso la parola
49:03Antonio Emanuele mi permetti una piccola integrazione come comunicazione di servizio
49:13allora dal primo gennaio è entrata in vigore la nuova classificazione a teco 2025 che sarà
49:21operativa però praticamente implementata da istat sistema camerale fiscale dal primo aprile 2025 e
49:30quindi bisognerà fare un controllo per vedere se il codice a teco in uso attualmente presso la
49:40realtà economica è cambiato ci saranno ovviamente delle tabelle di raccordo bisognerà fare attenzione
49:47perché ovviamente primo aprile la novità e il primo adempimento la dichiarazione eva bisogna
49:56indicare il corretto codice teco in dichiarazione eva e quindi un piccolo promemoria credo che siamo
50:05ancora in tempo per un altro promemoria è cambiato per il 2025 per i soggetti in regime forfettario
50:13il limite dei 30.000 euro per lavoro dipendente e o da pensione quindi se nel 2024 si è avuto
50:25un reddito da lavoro dipendente o da pensione di fino a 35.000 euro si può accedere al regime
50:34forfettario quindi un breve richiamo un ultimo check prima del proseguo dell'anno e quindi
50:41scusatemi cedo la parola ad Antonio allora dicevo che l'idea di dover fare un adempimento al primo
50:50di aprile mi fa sorridere è un adempimento che comunque va a impattare non è automatico quindi
51:02andrà a impattare in un periodo dove già siamo, secondo il nuovo calendario fiscale, oberati di
51:11che sono gli adempimenti ordinari dovremo fare un'attività di controllo sicuramente preventivo
51:21ma poi dovrà essere fatta tutta un'attività di modifica in camera di commercio e all'agenzia
51:27delle entrate di questi codici a teco. Questi codici a teco andranno modificati e comporteranno
51:34comunque un onere anche da parte del contribuente che dovrà fare queste variazioni a proprie spese
51:42quindi questo cambiamento a metà anno secondo me potrà essere o prorogato o dovrebbe essere
51:52automatico o comunque in qualche modo automatizzato perché in questo modo ci ritroveremo a dover
52:01discutere o comunque a verificare delle situazioni in corso d'opera. Teniamo presente che le dichiarazioni
52:08IVA comunque sono quelle che faremo adesso che già dal primo di febbraio possiamo mandare in
52:14oltrare in teoria per avere il credito certificato ma le manderemo via con i codici a teco. Quindi
52:25questo controllo andrà fatto in corso d'anno, speriamo che vengano fuori delle tabelle di
52:31raccordo che ci permetteranno in maniera, ci verranno incontro le nostre case di software
52:36abbastanza in maniera automatica dicendoci signori guardate che il codice a teco che voi
52:40avete non è più esistente. Il problema è quando uno per esempio mi viene in mente gli influencer
52:47adesso che hanno il nuovo codice a teco che erano inquadrati magari come commercianti e invece il
52:53nuovo codice da influencer è quello della gestione separata quindi dovranno per forza cambiare
53:00tipologia anche di attività quindi cancellarsi da quello che è la camera di commercio, cancellarsi
53:08dalla gestione commercianti e passare alla gestione separata con tutta una serie di
53:14adempimenti e di modifiche che comunque andranno a incidere anche su magari domani, parla di giovani
53:21naturalmente perché si presume che gli influencer siano dei giovani però avranno un'influenza
53:25differente, un impatto differente sulla loro situazione pensionistica in futuro per cui non
53:31sono situazioni che possono essere tralasciate. Basta con questo direi che possiamo chiudere il
53:37nostro intervento che è il primo dell'anno mi sembra da parte della Commissione Imposte
53:46Dirette e Indirette, il primo di una lunga serie sicuramente abbiamo da approfondire
53:54tanti temi. Grazie a Emanuele Pisatti, grazie a Vincenzo Verrusio, abbiamo tante altre live che
54:02si susseguiranno e vi do appuntamento alla prossima edizione online. Grazie a tutti buona serata