• 3 anni fa
Il nuovo permesso per protezione speciale a salvaguardia del diritto alla vita privata e familiare dello straniero;
Divieto di espulsione degli stranieri in gravi condizioni di salute;
Permesso di soggiorno per calamità e “migranti ambientali”;
Permesso di soggiorno per ricerca scientifica: favorita la stabilizzazione in Italia dei ricercatori stranieri;
Conversione del permesso di soggiorno dei minori affidati divenuti maggiorenni;
Permesso per cure mediche e diritto dello straniero a lavorare in Italia;
Permesso per motivi di studio.
Permesso per motivi umanitari:
La nuova legge, tornando indietro ai principi consolidati prima delle politiche di immigrazione del 2018, pur senza reintrodurre o nominare il vecchio permesso per motivi umanitari, di fatto reintroduce la stessa discrezionalità alla base del permesso umanitario, consentendo di concedere asilo quando ragioni umanitarie lo impongono.


ermessi per protezione speciale:
La nuova normativa modifica e migliora il regime di “protezione speciale” che verrà ora concesso non solo nei casi in cui esista, in caso di rimpatrio, un fondato rischio di tortura o trattamenti inumani ma anche a tutela della vita privata e familiare, dell’integrazione sociale e lavorativa del richiedente e, comunque, nel rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano come previsto dall’art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98, ora ripristinato.

Durata permesso di soggiorno per protezione speciale:
Il permesso di soggiorno per protezione speciale, inoltre, avrà durata di due anni e sarà possibile convertirlo per lavoro.

Permessi convertibili:
Tale elencazione è stata introdotta nell’art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998. Sono “convertibili” in lavoro i seguenti permessi:

p. di soggiorno per protezione speciale ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale ;
p. di soggiorno per calamità;
p, di soggiorno per residenza elettiva ;
p. di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all’articolo ad eccezione dei casi
in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;
p- di soggiorno per attività sportiva;
p. di soggiorno per lavoro di tipo artistico;
p. di soggiorno per motivi religiosi;
p. di soggiorno per assistenza minori.
Divieto di espulsione degli stranieri in gravi condizioni di salute
La nuova formulazione introdotta dal Decreto legge in esame, sostituisce la definizione di “condizioni di salute di particolare gravità” presente nell’articolo 19 comma 2, con quella più tecnica ma anche più ampia di “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie”.

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